Cani che abbaiano in condominio: cosa dice la legge e come comportarsi
I cani che abbaiano in condominio possono essere un vero e proprio problema, se non abbiamo dei vicini particolarmente pazienti. Ecco cosa dice la legge
La linea sottile che non devono oltrepassare i cani che abbaiano in condominio è strettamente legata al disturbo della quiete pubblica. Nonostante Fido abbia il diritto di abbaiare, secondo alcune sentenze, ci sono dei parametri da rispettare.
Le norme giuridiche in materia parlano di orari da rispettare e decibel da non superare. Il proprietario del quattro zampe che non rispetta determinate regole rischia fino a tre mesi di reclusione, ma cerchiamo di procedere con ordine.
Questione di decibel
Sulla questione relativa al rumore, il legislatore mette una sola legge a disposizione dei cittadini. Il resto dipende tutto dalla libera interpretazione e dalle decisioni che prendono i giudici in tribunale.
Secondo la normativa vigente, fino a quando i cani che abbaiano in condominio mantengono un ‘tono’ considerato tollerabile, nessuno può pretendere nulla. In caso contrario si parla di “illegalità”. Insomma, siamo di fronte a una tautologia, a qualcosa di abbastanza ovvio e condivisibile dalla collettività.
Diversa, però, è l’applicazione della legge. La (in)tollerabilità dei rumori, infatti, cambia da caso a caso e tutto dipende dal giudice di turno. Si tiene conto di alcuni parametri che possono variare a seconda della situazione.
Quello che può andare bene alle 18, infatti, non è sopportabile in piena notte o durante le ore di riposo pomeridiano. Anche il rumore di fondo della strada incide, così come la frequenza con cui Fido dà libero sfogo alle sue ‘doti canore’. Inoltre c’è una componente legata all’imprevedibilità.
Per cercare di attenersi a un criterio oggettivo, i giudici hanno stabilito un sistema empirico. È intollerabile ogni interferenza acustica che sia superiore di 3 decibel al rumore di fondo dell’ambiente circostante (che si abiti in pieno centro o in aperta campagna).
I rischi per il padrone
Come precedentemente accennato, a fare la differenza è il configurarsi del reato di disturbo della quiete pubblica o meno. A determinarlo è il fatto che il cane disturbi o no un numero considerevole di persone: i residenti del quartiere, il vicinato limitrofo e la maggior parte dei condomini che abita il palazzo.
Quando si configura un mancato rispetto della legge, in questo caso specifico, è previsto l’arresto fino a tre mesi o una sanzione sino a 309 euro. Il colpevole però può decidere di pagare, prima dell’apertura del dibattimento e del decreto di condanna, una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda per la contravvenzione commessa, in più dovrà sobbarcarsi le spese del procedimento.
Siamo di fronte a un reato contro il quale si può procedere d’ufficio, motivo per cui non serve una querela, ma basta una semplice segnalazione o la denuncia da parte di uno solo degli abitanti del circondario.
Le forze dell’ordine possono intervenire e, se c’è anche l’autorizzazione del tribunale, potranno sequestrare preventivamente il cane. Succede quando si stabilisce che c’è il pericolo di reiterazione del reato: come nel caso di un condomino costretto a uscire tutte le sere per lavoro e che lascia Fido in terrazza fino a notte tarda.
Quando non è disturbo della quiete pubblica
Se i cani che abbaiano in condominio disturbano solo poche famiglie, non si parla di disturbo della quiete pubblica, ma di semplice illecito civile. In questo caso non è prevista denuncia.
Si può ricorrere al tribunale solo attraverso un avvocato. In questo modo il giudice, se lo riterrà opportuno, ordinerà al padrone di adottare le misure necessarie per non arrecare più fastidio, eventuale insonorizzazione compresa.
Gli orari consentiti
Tecnicamente a essere sottoposti a norma giuridica non sono i nostri amici a quattro zampe, ma le persone di essi responsabili. A creare un vincolo è il regolamento dello stabile. A tal proposito potrebbe tornare utile saperne di più sulle regole da seguire per chi ha cani in condominio.
Può succedere, inoltre, che venga stabilita a tavolino l’impossibilità di detenere animali in appartamento e nelle pertinenze degli stessi. In questi casi è l’amministratore a potere intervenire per far rispettare il regolamento, indipendentemente da ciò che pensi l’assemblea. Questo divieto, però, deve essere imposto previa unanimità da parte di chi abita il palazzo. Si tratta di norme vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti, sempre che nell’atto di acquisto si menzioni il regolamento di condominio.
E cosa dice il Comune?
A poter mettere dei paletti sono anche i regolamenti comunali che spesso si esprimono circa i cani che abbaiano in condominio. In genere loro impongono dei limiti ai centri storici e alle zone residenziali. Spesso vietano espressamente di tenere dentro casa animali da cortile (ammessi solo qualora ci fosse un giardino), numerosi cani e gatti e altri animali, a meno che non si sia in possesso di un’autorizzazione comunale. A volte Fido non può stare negli uffici, nei negozi, nei magazzini e nelle cantine, soprattutto durante la notte e senza la supervisione del proprietario in loco.
Oltretutto gli agenti comunali hanno la facoltà di verificare le contravvenzioni dei detentori di animali, di diffidare, allontanare e/o metterli nelle condizioni di non essere molesti. Se, malgrado tutto, il disturbo della quiete pubblica continua a verificarsi, il sindaco può disporre il sequestro degli animali e il loro ricovero a spese del contravventore.
La sentenza del giudice
Il giudice è tenuto a considerare gli usi e le abitudini delle persone medie. La fascia che più comunemente viene considerata protetta è quella che va dalle 22 alle 7 dell’indomani. Diverso, infatti, è se il nostro amico a quattro zampe abbaia a mezzogiorno e per un lasso di tempo limitato.
Le prove di intollerabilità del rumore non devono basarsi obbligatoriamente sui fonometri e sul calcolo dei decibel: sono sufficienti le testimonianze dei vicini di casa che confermano il fatto di non aver potuto dormire.
La responsabilità è senza dubbio dei proprietari dei cani che abbaiano nel condominio, è loro dovere rendere l’animale sufficientemente sereno da non arrecare molestie a chi vive nel circondario. Il principio viene applicato anche alle condizioni igieniche e al cattivo odore e, anche in questo caso le strade da percorrere sono le seguenti:
- Ci si può rivolgere ai carabinieri o alla polizia, se ci sono gli estremi del reato di disturbo della quiete pubblica, che – come già specificato – è strettamente correlato al numero di persone ‘vittime’ dell’abbaio di Fido;
- Inoltre si può chiedere l’intervento del giudice civile, in maniera tale da predisporre la cessazione delle situazioni descritte sopra.
Non è raro che, contestualmente all’intervento del giudice, si chieda un provvedimento d’urgenza così da ottenere la fine delle molestie nel più breve tempo possibile. Si prende in considerazione quando i rumori e gli odori vengono definiti intollerabili.
Procedimenti straordinari
Il ricorso all’atto straordinario, quindi, deve essere accompagnato da una motivazione adeguata, provata e necessita di un consulente di parte e del maggior numero di testimonianze possibile.
In ogni caso, il giudice nominerà un consulente tecnico d’ufficio incaricato di fare le opportune indagini per accertare che il reato si sia effettivamente verificato e che continui a sussistere.
Soltanto in questo modo potranno essere adottate le misure necessarie per far sì che i rumori o gli odori molesti – anche attraverso l’allontanamento del cane e il suo affidamento a una struttura municipale – non si verifichino più.
Il proprietario, inoltre, rischia la condanna a un risarcimento danni. Ci si riferisce, nello specifico, a una lesione morale e biologica legata a disturbi quali ansia e stress, che vanno accertati da uno specialista.