Leggi sui cani negli esercizi pubblici, tutte le novità
Vorremmo portarli sempre con noi, ma non è possibile. Vediamo cosa dicono le leggi sui cani negli esercizi pubblici. Non rinunciamo a priori
Cosa dicono le leggi sui cani negli esercizi pubblici, il loro ingresso è vietato, lo è solo in determinate situazioni? Questo è quello che cercheremo di chiarire una volta per tutte.
Le norme in materia non sono sempre di facile interpretazione, o perlomeno sono soggette anche alle decisioni delle amministrazioni locali e dei singoli gestori.
La legge
A livello nazionale, vige il Regolamento di Polizia veterinaria. Le leggi sui cani negli esercizi pubblici dicono che: possono essere portati nelle vie e negli altri luoghi aperti al pubblico, soltanto se al guinzaglio o con la museruola.
La contemporaneità di entrambi è prevista quando devono salire sui mezzi di trasporto pubblici o quando devono entrare all’interno dei locali. A tal proposito potrebbe essere interessante un focus sui ristoranti.
Il manuale della FIPE
Recentemente, il Ministero della Salute ha approvato il manuale della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). Qui si legge che è consentito l’accesso ai nostri amici a quattro zampe nelle zone aperte al pubblico (come i bar e i ristoranti).
Sono definiti pubblici quei luoghi di proprietà del demanio dello Stato all’interno dei quali un libero cittadino può accedere (uffici e, più in generale, le strutture pubbliche).
Aperte al pubblico, invece, sono quelle zone che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili secondo le regole e le limitazioni stabilite dal proprietario o dal gestore.
Alimenti, off limits
Le leggi sui cani negli esercizi pubblici dicono che Fido non può entrare nei locali dove si preparano, trattano, manipolano e conservano gli alimenti (esempio classico, le cucine). A stabilirlo è il Regolamento n. 852/2004/CE, che ha l’obiettivo di impedire le contaminazione dei cibi.
Per restare in tema, sempre il Ministero ha specificato – con due note successive (n. 11359/2017 e n. 23712/2017) – che all’interno o all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti locali o spazi in cui accogliere gli animali.
Se poi ci sono dei regolamenti locali che autorizzano l’ingresso degli animali, l’esercente deve garantire che non possano entrare in contatto diretto o indiretto con i cibi, siano essi sfusi o confezionati. Igiene e sicurezza sempre al primo posto.
Il potere di proprietario o gestore
Le leggi sui cani negli esercizi pubblici dicono anche che è possibile che il proprietario (o il gestore) abbia un regolamento interno con norme più rigide. È consigliato quindi, onde evitare sorprese che potrebbero condizionare non poco l’uscita, informarsi prima per sapere se si richiede il rispetto delle norme a livello nazionale o se ci sono altre restrizioni.
In questo caso c’è l’obbligo di esporre in maniera visibile un cartello all’ingresso, il famoso “Io qui non posso entrare“. E comunque prima bisogna fare regolare richiesta al Comune di appartenenza, che dovrà autorizzare la limitazione.
Giardini e parchi pubblici
A tal proposito, i tribunali amministrativi reputano illegittime le ordinanze comunali che vietano l’ingresso ai nostri fedeli amici nelle aree verdi e nei parchi pubblici.
È stato giudicato un limite eccessivo rispetto alla tutela – seppur condivisibile – dei cittadini, al mantenimento dell’igiene e del decoro pubblici. Sarebbero sufficienti infatti maggiori controlli e l’applicazione severa delle sanzioni previste per i trasgressori.
La spiaggia
Valgono le regole generali che prevedono l’obbligo di guinzaglio e/o museruola. Ma potrebbe essere interessante approfondire le leggi in materia. Non dimentichiamo mai di informarci sull’eventuale esistenza di norme locali.
L’Emilia Romagna, per fare un esempio, l’anno scorso ha stabilito che – nelle spiagge libere – devono essere previste delle aree in cui è consentito l’accesso ai pelosi (sulla battigia e sullo specchio d’acqua antistante).
In ogni caso le autorità preposte al controllo devono essere chiare nell’esposizione della legge durante i controlli, e in spiaggia devono esserci cartelli chiari e ben visibili.
Nelle spiagge private, invece, il titolare della concessione ha la facoltà di vietare l’accesso agli animali all’interno del proprio lido e stabilimento balneare o, al contrario, può chiedere al Comune un’autorizzazione al libero accesso.
Museruola e guinzaglio
Per quanto riguarda le modalità di conduzione al guinzaglio, ci sono degli obblighi previsti dall’ordinanza vigente in materia di tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione. Qui le leggi sui cani negli esercizi pubblici sono chiare:
- Il guinzaglio va tenuto sempre a una lunghezza non superiore al metro e mezzo, durante il passaggio o la permanenza in luoghi aperti al pubblico, unica eccezione prevista è per le zone create ad hoc per far scorrazzare felici e in libertà i nostri amati pelosi;
- Bisogna portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone e/o animali, o su richiesta delle autorità competenti.
Non facciamoci cogliere in fallo, rispettiamo le regole per la sicurezza di terzi e per non incorrere in sanzioni salate.
Eccezioni e clausule
Cambia tutto, o quasi, per i cani guida dei non vedenti. A loro deve essere concesso l’ingresso anche senza museruola (L. 37/1974). D’altra parte sono altamente addestrati a svolgere il loro compito e a stare in mezzo alla gente.
Il proprietario poi è sempre responsabile in prima persona del comportamento del suo amico a quattro zampe, sia esso corretto o meno.